Grotte in Slovenia
L'art.17 del regolamento sull'abilitazione per l'attività speleologica autonoma d.d. 18 giugno 2007 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 66/2007)
Notizie dalla speleologia in Slovenia
In questa sezione pubblichiamo una speciale rubrica con le notizie riguardanti la pratica dell'attività speleologica in Slovenia, curata da Stojan Sancin
Introduzione
Come noto in Slovenia è in vigore una legge che riguarda la tutela delle grotte. Si tratta di un mattone di circa 70 articoli che legifera su tutto ciò ( più o meno ) che riguarda le grotte.
Per attuare la legge le autorità preposte stanno varando una miriade di regolamenti. Uno di questi ( già varato ) regolamenta l’ accesso alle grotte. Si tratta del Regolamento sull’abilitazione per l’ attività speleologica autonoma. Il regolamento composto da venti articoli tratta tra le altre cose del “patentino”.
L’ art. 17 NON ANCORA OPERATIVO tratta le formalità che le persone fisiche non cittadini della Slovenia devono ottemperare per ottenere il “ patentino “ Formalmente il “patentino” equivale all’iscrizione nell' l'albo delle persone fisiche che hanno ottenuto la certificazione dell'abilitazione per l'attività speleologica autonoma.
Traduzione non ufficiale dell’art. 17
Articolo 17
(albo delle persone fisiche che hanno ottenuto la certificazione dell'abilitazione per l'attività speleologica autonoma).
(1) Il ministero gestisce l'albo delle persone fisiche che hanno ottenuto la certificazione dell'abilitazione per l'attività speleologica autonoma (nel testo che segue: l'albo).
(2) L'iscrizione all'albo viene eseguita sulla base della copia del certificato del superamento dell'esame di cui al quinto comma dell'articolo 14 di questo regolamento.
(3) L'iscrizione dello straniero (non cittadino sloveno) nell'albo viene eseguita in base alla domanda presentata dalla persona fisica non cittadino sloveno, che deve contenere:
- fotocopia autenticata di un documento di identità dello straniero, in corso di validità,
- un certificato dell'associazione speleologica che attesti che la persona fisica non cittadino sloveno è socio dell'associazione che si occupa di attività speleologica, unitamente alla dichiarazione con la quale si dimostrino le conoscenze e competenze possedute dallo straniero per lo svolgimento dell'attività speleologica in maniera autonoma,
- attestazione dell'associazione di cui all'alinea precedente, dell'iscrizione di questa associazione o della federazione di associazioni della quale l'associazione è a sua volta socia, nella federazione internazionale delle associazioni speleologiche.
(4) Per federazione internazionale delle associazioni speleologiche si intende soprattutto l'associazione nella Mednarodna Jamarska Zveza - Union Internationale de Spéléologie (UIS) con sede a Postojna.
(5) Il Ministero emette allo straniero l'attestato di iscrizione all'albo con il contenuto stabilito nell'Allegato 4, che è parte integrante di questo regolamento.
Speriamo che la presente traduzione non ufficiale dell'art.17 sia abbastanza fedele, perdonateci qualche incertezza o errore e non ci consideriamo in alcun modo responsabili per questo :). Per Ministero si intende il "Ministrstvo za okolje in prostor", il Ministero per l'ambiente ed il territorio. Ci risulta che la Società Speleologica Italiana sia iscritta alla UIS.
Stojan Sancin e Dean Zobec
Testo in sloveno dell'articolo 17:
17. člen
(zbirka o fizičnih osebah, ki so pridobile potrdila o usposobljenosti za samostojno jamarsko delovanje)
(1) Ministrstvo vodi zbirko o fizičnih osebah, ki so pridobile potrdila o usposobljenosti za samostojno jamarsko delovanje (v nadaljnjem besedilu: zbirka).
(2) Vpis v zbirko se izvrši na podlagi kopije potrdila o opravljenem izpitu iz petega odstavka 14. člena tega pravilnika.
(3) Vpis tujca v zbirko se izvrši na podlagi vloge zainteresirane tuje fizične osebe, ki mora vsebovati:
– overjeno fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta tujca,
– potrdilo društva o članstvu tujca v društvu, ki se ukvarja z jamarskim delovanjem, vključno z izjavo, s katero se izkazuje znanje tujca o samostojnem jamarskem delovanju,
– potrdilo društva iz prejšnje alinee o članstvu tega društva ali zveze društev, v katero je društvo včlanjeno, v mednarodno zvezo jamarskih društev.
(4) Za mednarodno zvezo jamarskih društev se šteje zlasti članstvo v Mednarodni jamarski zvezi (UIS) s sedežem v Postojni.
(5) Ministrstvo izda tujcu potrdilo o vpisu v zbirko z vsebino, ki je določena v Prilogi 4, ki je sestavni del tega pravilnika.